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Convenzione FIDAL - Enti Promozione Sportiva

01-02-2014 14:41 - News biancoverdi
E´stata pubblicata la nuova convenzione concordata dalla FIDAL con tutti gli Enti di
Promozione Sportiva valida dal 1° febbraio 2014.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA FIDAL E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

La Federazione Italiana di Atletica Leggera (di seguito: FIDAL), con sede in Roma, via Flaminia Nuova, 830 - Codice Fiscale 05289680588, nella persona del Presidente pro tempore Alfio Giorni, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIDAL suddetta e l´Ente di Promozione Sportiva ____________________________________ (di seguito:), con sede in ___________________ Via_______________________________ N. _____ Codice Fiscale _______________________, nella persona del Presidente pro tempore _______________, domiciliato per la carica presso la sede legale dell´Ente suddetto, Premesso
A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell´individuo e parte integrante dell´educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
B) che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico- sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
C) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi, certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;
O) che la Federazione Italiana di Atletica Leggera è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche affiliate. Svolge l´attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
E) Che la Federazione Italiana di Atletica Leggera:
• è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI è affiliata alla I.A.A.F. e alla E.A.A.;
• è l´unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di atletica leggera;
persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di
promozione della salute;
• ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l´aggiornamento e .la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;
I-) une i ____________________(eps)______________________
• è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. del
• è riconosciuto altresì da ____________________(Ministero degli Interni, Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, etc.);
G) che I´ (eps) in accordo alla "NUOVA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI Dl PROMOZIONE SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l´aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;
H) che la Federazione Italiana di Atletica Leggera e __________(eps)____________ (di seguito: le Parti) condividono:
• il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l´individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all´art. 2 della Costituzione;
• la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo. I - Norme generali
1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina", nell´interesse dei praticanti, dell´associazionismo di base e delle comunità locali.
1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:
per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi.
per favorire la promozione dell´attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell´attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva dell´atletica leggera attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.
1.3 Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.
1.4 Le parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell´ambito della stessa disciplina.
Articolo. 2 - Attività sportiva
2.1 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all´attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera ; I´
_____________(eps) - può utilizzare i termini "Campionati
Nazionali (eps) " e "Rappresentativa Nazionale dell´
______________________(eps)________________
1-atia comunque saiva ia iacoita aeiianiiiazione sia con ia i-eaerazione iaiiana ai ueuca Leggera che con I´ (eps) , le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all´attività sportiva organizzata dalle Parti sono dettagliatamente riportate nell´ allegato sub_____ che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo. 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara
3.1 La Federazione Italiana di Atletica Leggera riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi
gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.
L´ (eps) , qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati,
qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la Federazione Italiana di Atletica Leggera e nel rispetto delle normative federali.
3.2 Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l´eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.
3.3 Nell´allegato sub_____ che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati dell´ __________(eps)______________ ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Articolo. 4 - Iniziative Culturali
4.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.
4.2 Per l´organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all´approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.
Articolo. 5 - Commissioni Paritetiche - Controversie
5.1 Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l´incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell´attività sportiva.
5.2 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.
Articolo. 6 - Durata
6.1 La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.
6.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.
Roma, ___________________
L´Ente______________ La FIDAL _____________
Il Presidente Il Presidente
•*** *
ALLEGATO SUB 1
PREMESSA
Il CONI indica la FIDAL quale soggetto istituzionale designato all´organizzazione ed al controllo delle attività di atletica leggera sul territorio italiano.
Il CONI riconosce altresì gli Enti di Promozione Sportiva nella loro funzione di promotori di attività sportive con finalità organizzative, ricreative e formative, nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI e della FIDAL.
La cooperazione tra la Federazione Italiana di Atletica Leggera e gli Enti di Promozione Sportiva è il mezzo per portare l´Atletica nella pratica quotidiana di persone di ogni fascia d´età, sesso e posizione sociale.
Al di là della formale sottoscrizione della presente Convenzione, la cooperazione FIDAL-EPS si estrinseca in atti concreti legati ad affiliazioni societarie e tesseramento degli atleti, all´organizzazione sinergica delle manifestazioni, alle mutue possibilità di partecipazione alle manifestazioni di atleti, giudici, tecnici e dirigenti, nonché alla gestione degli impianti sportivi ed alla formazione culturale e tecnica di tutti gli attori del mondo sportivo.
1) RAPPORTI Dl COLLABORAZIONE
1.1 I rapporti di collaborazione sono impastati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Istituzioni e dei loro tesserati nell´ambito della pratica dell´atletica leggera. La presente convenzione è sottoscritta anche dal Responsabile dell´ EPS per le discipline dell´atletica leggera, ove espressamente presente nell´Organizzazione EPS.
1 .2 All´atto della stipula della presente si procede allo scambio di Statuti e Regolamenti, i cui eventuali aggiornamenti periodici vengono reciprocamente comunicati.
1 .3 I rapporti di collaborazione riguardano tutta l´attività di atletica leggera (attività su pista, strada — in tutte le sue forme regolamentari —, indoor, cross, montagna — in tutte le sue forme regolamentari
—, ultradistanze, corsa in natura — trail e tutte le sue forme regolamentari —), oltre a qualsiasi altra attività che dovesse in futuro rientrare sotto il controllo della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In particolare:
• Affiliazioni delle Società e tesseramento di atleti, giudici, tecnici ed altre figure societarie;
• Attività sportiva: organizzazione di manifestazioni, partecipazione alle manifestazioni,
regolamenti e calendari;
Formazione dei Quadri Tecnici e Dirigenziali;
Formazione dei Giudici di Gara;
Utilizzo degli impianti sportivi;
Iniziative culturali e lotta al doping;
• Scuola;
• Accordi territoriali migliorativi;
• Reciprocità delle sanzioni ed applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati.
2) AFFILIAZIONI DELLE SOCIETA´ E TESSERAMENTO
2.1 La Società affiliata all´EPS, che scelga di affiliarsi anche alla Fidal per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della quota di affiliazione alla Fidal. Parimenti, la Società affiliata alla Fidal, che scelga di affiliarsi anche all´EPS per la prima volta
senza esserio mai stato in passato, e esenaa aai versamerno aeiia quoia ai aiiiiazione aiii-´. Ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto enunciato in osservanza delle competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.
2.2 lI tesseramento di atleti, giudici, tecnici ed altre figure societarie dell´EPS anche presso la Fidal
e reciprocamente della Fidal presso I´EPS è ammesso ed è soggetto al pagamento di quote
agevolate e stabilite in accordi specifici tra la Fidal e I´EPS, in osservanza delle competenze
stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.
3) ATTIVITA´ SPORTIVA
3.1 La Fidal è soggetto istituzionale designato all´organizzazione ed al controllo delle manifestazioni competitive-agonistiche di atletica leggera sul territorio italiano.
3.2 I tesserati Fidal possono partecipare alle manifestazioni di atletica leggera organizzate sotto l´egida dell´EPS in virtù del proprio tesseramento presso I´EPS, oppure tramite la propria Società Fidal, anche se non affiliata all´EPS. La quota di iscrizione, eventuali tasse gara o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente ricollegabile alla partecipazione dell´atleta Fidal dovrà essere uguale a quello relativo ai tesserati dell´EPS.
3.3 L´EPS può organizzare i propri campionati nazionali e territoriali, riservati ai propri tesserati.
3.4 L´elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo legati ad una prestazione sportiva o ad una classifica sono elementi che qualificano l´agonismo e non la promozione sportiva. La semplice competizione è uno strumento anche della promozione sportiva.
L´EPS, anche attraverso le proprie società affiliate, ai fini di promuovere la partecipazione e non l´agonismo o prestazioni di rilievo agonistica, nel rispetto delle prerogative della Fidal e conformemente al dettato della presente convenzione, può organizzare autonomamente manifestazioni di atletica leggera che prevedano una classifica e dei premi purché tali premi per gli atleti, compresi eventuali atleti tesserati Fidal, e le società partecipanti non contemplino nessuna forma di elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese cli qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo, I premi possono consistere in premi in natura e/o riconoscimenti protocollari (es. trofei, medaglie...) di controvalore economico complessivo limitato, nell´ordine massimo stimato di 100 euro per il/la primo/a atleta della classifica generale. Solo in occasione dei campionati riservati ai propri tesserati, agli EPS è consentito erogare rimborsi spese alle proprie società affiliate e partecipanti.
3.5 L´EPS o una società ad esso collegata può organizzare manifestazioni competitivo-agonistiche
— valide per l´inserimento nelle graduatorie federali — esclusivamente cooperando con la Fidal (o con società affiliate) oppure, autonomamente, affiliandosi alla Fidal ed operando con l´ausilio della gestione tecnica della manifestazione da parte del Gruppo Giudici Gare, previo il rispetto dei regolamenti federali e l´assolvimento degli obblighi contributivi previsti (affiliazione della società, pagamento della tassa di approvazione gara, eventuale omologazione del percorso o altri servizi richiesti o concordati).
3.6 Gli atleti tesserati solamente per I´EPS possono comunque partecipare alle manifestazioni Fidal (ad eccezione dei campionati federali) ed essere inseriti in classifica, ma non possono accedere ad eventuali premi che contemplino elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. La quota di iscrizione, eventuali tasse gara o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente ricollegabile alla partecipazione dell´atleta EPS dovrà essere uguale a quello relativo ai tesserati Fidal.
3.6.1 Nel caso di manifestazioni Fidal su pista, la partecipazione dei tesserati per l´EPS è consentita alle sole categorie promozionali (esordienti, ragazzi, cadetti) nelle competizioni di livello
regionaie e provinciale.
3.7 Tutti i partecipanti alle manifestazioni della Fidal, compresi i tesserati dell´EPS, devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste dalla fidal e anno per anno vigenti, essere in possesso di copertura assicurativa ed avere tessera di appartenenza all´EPS in corso di validità al momento della competizione. Tutti i partecipanti alle manifestazioni dell´EPS, compresi i tesserati della Fidal, devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria, essere in possesso di copertura assicurativa ed avere tessera di appartenenza in corso di validità al momento della competizione.
3.8 I calendari — nazionale e territoriali — della Fidal e dell´EPS devono essere quanto più possibile armonici e non conflittuali. A tal fine la Fidal comunica all´EPS il calendario dei propri campionati federali non appena esso venga stabilito ed vi include, su richiesta, le date dei campionati nazionali dell´EPS.
3.8.1 I campionati dell´EPS si svolgono in prova unica per le diverse specialità e non con formule che prevedano la sommatoria di molteplici appuntamenti.
4) MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE E DELLE MANIFESTAZIONI
La Fidal, di concerto con gli Enti di Promozione Sportiva, istituisce ed incarica un "Gruppo di Monitoraggio Manifestazioni" costituito da:
- Presidente della Fidal o suo delegato;
- incaricato del Settore Tecnico Nazionale o dell´Area Organizzazione della Fidal;
- Giudice nominato dal G.G.G.;
Altrettanti rappresentanti designati dall´EPS.
Il Gruppo opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle normative sportive e della presente convenzione, rappresentando in concreto l´assunzione di reciproca responsabilità tra Fidal ed Enti. Materia di competenza del Gruppo è:
- agevolazione dei rapporti reciproci tra Fidal ed Enti in tema di affiliazioni e tesseramento;
- monitoraggio e promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate congiuntamente da Fidal ed Enti;
- verifica cli violazioni delle norme sportive e della presente convenzione;
- in caso di violazioni, proposta di misure correttive o sanzionatorie;
- rilevamento delle esigenze territoriali recepibili senza contrawenire alla presente convenzione.
5) FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI E DIRIGENZIALI
5.1 I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che Fidal organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti ai componenti dell´EPS. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che I´EPS organizza sono aperti ai componenti della Fidal. Per tutti, l´ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun corso e l´attribuzione della qualifica di Tecnico è vincolata alla frequenza dei corsi ed al superamento dell´esame di verifica.
5.2 Le iniziative di aggiornamento tecnico organizzate dall´EPS sulle materie pertinenti l´atletica leggera, possono attribuire crediti formativi per i tesserati dell´EPS e della FIDAL, a seguito di specifica valutazione del Centro Studi della Federazione. Tali crediti formativi sono riconosciuti ai tesserati che intendano intraprendere il percorso formativo dei Tecnici e possono essere valutati ai fini dell´ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Atletica Leggera.
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6.1 I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i giudici di gara che Fidal organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti agli operatori dell´EPS. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i giudici di gara che l´EPS organizza sono aperti agli operatori della Fidal. La formazione degli operatori dell´EPS è riconosciuta ed attestata sia ai fini dell´esercizio del ruolo di giudice nell´ambito dell´attività promozionale, sia in veste di giudice ausiliario in giurie composte da Giudici della Fidal nelle rimanenti gare. Per poter essere riconosciuto Giudice Federale è necessario aver seguito l´iter formativo dei Giudici Fidal ed essere tesserato Fidal.
7) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
La Fidal e I´EPS si impegnano ad assicurare le medesime condizioni ai tesserati delle rispettive Istituzioni che utilizzano gli impianti sportivi gestiti in convenzione diretta dagli Enti o dai propri affiliati.
8) INIZIATIVE CULTURALI
8.1 Nell´ambito della promozione culturale, si possono attivare congiuntamente varie iniziative. Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:
- promozione della lotta al doping;
- diffusione di testi e pubblicazioni;
- abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati;
- organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del
mondo dello sport.
8.2 Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.
9) SCUOLA
Compatibilmente con i programmi e i protocolli d´intesa CONI/MIUR, nell´ambito dei progetti di collaborazione con il mondo scolastico, si potranno attivare congiuntamente fra Fidal ed EPS varie iniziative, tra le quali:
- progetti di formazione per gli insegnanti sulle discipline dell´atletica leggera e sul gioco sport
atletica;
- progetti di promozione dell´atletica leggera nelle scuole;
- utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
- organizzazione delle fasi locali di Giochi Sportivi Studenteschi,dei Giochi della Gioventùe di
altre manifestazioni scolastiche.
10) ACCORDI TERRITORIALI MIGLIORATI VI
I rappresentanti territoriali di Fidal ed EPS possono sottoscrivere accordi migliorativi a carattere
locale. Tali accordi non devono essere in contrasto con la presente convenzione e con gli Statuti e
i Regolamenti federali e dell´EPS. Gli eventuali accordi territoriali devono sempre essere approvati
dai firmatari della presente convenzione.
11) RECIPROCITÀ DELLE SANZIONI ED APPLICAZIONE DEI PROWEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI NEI CONFRONTI DEI PROPRI TESSERATI.
Le parti si impegnano a far rispettare ai propri tesserati, Società Sportive e Comitati Territoriali tutte le decisioni disciplinari che di volta in volta verranno rese note dal Coni e dagli organi di giustizia sportivi. L´etica sportiva condivisa richiede il rispetto di provvedimenti di allontanamento da gare o da impianti degli atleti, dirigenti o tecnici, sospesi, squalificati o radiati per doping o altre violazioni disciplinari, anche provenienti da attività sportive diverse dell´atletica leggera. Principali fonti di informazione di riferimento saranno il sito e le note informative ufficiali del Coni, nonché le sentenze degli organi di giustizia sportivi. Le parti si impegnano, inoltre, a condividere, tramite le rispettive segreterie, le sanzioni disciplinari che i rispettivi organi preposti avranno comminato ai propri tesserati.
Roma, ___________________
L´Ente La Fidal
Il Presidente dell´EPS Il Presidente
Il Responsabile dell´EPS per I´ Atletica Leggera.


Fonte: FIDAL
 

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